La sicurezza nei Cantieri Edili
Rispetto alla legge 626/1994, il D.Lgs. 81/2008 ha aggiunto una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni.
In particolare le disposizioni si riferiscono alle misure elaborate dal legislatore per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
– Il responsabile dei lavori: può essere lo stesso progettista o il direttore dei lavori;
– Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: già in precedenza non poteva essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici, attualmente non può nemmeno svolgere il ruolo di dipendente o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
– La nomina del CSP, se all’interno del cantiere deve operare più di un’impresa;
– La constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all’interno del cantiere;
– La comunicazione all’amministrazione comunale di appartenenza, insieme alla denuncia di inizio attività (DIA), dei nominativi delle imprese che svolgono i lavori;
– La nomina del CSE, precedente l’inizio dell’esecuzione dei lavori, se sin dal principio sono richieste più imprese ad eseguire i lavori.
– La comunicazione, della notifica preliminare all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. Questa notifica rappresenta il documento che indica tutti i dati riguardanti il cantiere, compresi i soggetti posti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.