22 Maggio 2022
Le novità introdotte con gli ultimi cambiamenti al D.lgs 81/08 hanno ridefinito in modo importante ruoli, noma e obblighi del Preposto.  In questo articolo cercheremo di fare maggiore chiarezza sulle modifiche riguardanti il ruolo di preposto alla sicurezza.

Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro

Tra le novità più significative introdotte dalla Legge 215/2021 al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro troviamo l’obbligo, da parte del Datore di Lavoro di individuare e nominare un Preposto per la propria attività. Nello specifico, la legge prevede che datori di lavoro e dirigenti debbano: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Preposto: i nuovi obblighi

Di grande interesse è anche l’ampliamento delle funzioni del preposto, incaricato di vigilare su comportamenti scorretti dei colleghi (a livello di scurezza sul lavoro), idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate in azienda. Il preposto, dunque, è ora tenuto a:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Alla luce delle nuove disposizioni, quindi, il preposto assume un ruolo di assoluta centralità ai fini della sicurezza aziendale.

Funzioni preposto: come cambia la formazione

In virtù del rafforzamento del ruolo del proposto nell’ambito della sicurezza aziendale, non stupisce apprendere che le nuove disposizioni di legge prevedono unicamente una formazione in presenza e un aggiornamento delle competenze che da quinquennale passa ad essere biennale.

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