CPI

Certificato di Prevenzione Incendi

Il DPR n. 151 del 1 agosto 2011 stabilisce i casi in cui un’azienda deve dotarsi di un Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), prima che la propria attività lavorativa abbia inizio. Per ottenere il CPI è necessaria la stesura di un progetto che deve essere redatto da un tecnico abilitato e successivamente allegato alla domanda che verrà presentata al comando dei Vigili del Fuoco di competenza per il territorio.

Il progetto viene analizzato e approvato e, dopo il necessario sopralluogo dell’unità produttiva svolto dai Vigili del Fuoco, avviene il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi che deve poi essere regolarmente aggiornato.

Le attività soggette alla prevenzione incendi vengono suddivise in 3 categorie:

  • La categoria A comprende attività a basso rischio e standardizzate, caratterizzate da un basso livello di complessità. Per tali attività è eliminata la valutazione di conformità del progetto da parte dei Vigili del Fuoco.
  • La categoria B comprende attività assimilabili a quelle della categoria A ma caratterizzate da una maggiore complessità. Per queste attività è necessario ottenere la valutazione di conformità da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e l’attività lavorativa può iniziare previa presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
  • La categoria C include attività caratterizzate da elevato grado di complessità, per le quali è necessaria la valutazione di conformità da parte dei Vigili del Fuoco previa presentazione della SCIA. Per le attività appartenenti a questa categoria, però, il rilascio del CPI è subordinato al sopralluogo dei VVF per la verifica della rispondenza delle misure attuate rispetto a quelle previste dal progetto presentato in precedenza.
Tel. 015 099 0464

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